Assoggettamento delle discariche al Contratto nazionale mantello (CNM)

Come alcune associazioni partner, anche l’ASIC si è vista costretta a presentare ricorso contro le istanze nel CNM e nel CCL PEAN (controparti nella trattativa Società Svizzera degli Impresari Costruttori SSIC e i sindacati unia e syna). Secondo l’opinione del Comitato direttivo dell’ASIC e del gruppo di lavoro dell’ASIC Condizioni di lavoro per l’industria del pietrame granulato (CL IPG), le discariche devono essere cancellate senza sostituzione negli ambiti di validità del CCOG CNM 2016 e del CCOG CCL PEAN 2016, poiché:

  • tra le discariche esterne al cantiere e le imprese edili non si evidenzia alcun rapporto di concorrenza, quanto piuttosto rapporti cliente-fornitore;
  • già nella sua ultima delibera di tre anni fa, il Consiglio federale aveva constatato che la maggior parte delle discariche non è assoggettata al CNM e aveva richiesto una precisazione del concetto di discarica; le controparti nella trattativa hanno tuttavia tralasciato di elaborare una soluzione adeguata;
  • l’ASIC sostiene, dal punto di vista del contenuto, la posizione secondo cui le discariche che si trovano al di fuori dei cantieri, vengano cancellate senza sostituzione dagli ambiti di validità del CNM e del CCL PEAN;
  • la cancellazione senza sostituzione delle discariche che si trovano al di fuori del cantiere corrisponde già all’odierna prassi di assoggettamento delle controparti nella trattativa ed è in armonia con l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR), recentemente emanata dal Consiglio federale, nonché con l’elenco ufficiale delle discariche pubblicato dall’UFAM e dai Cantoni;
  • il sovraccarico di lavoro fisico per chi opera nelle discariche è molto inferiore a quello del settore edilizio;
  • in caso di cambiamento del posto di lavoro, i collaboratori interessati vengono impiegati, di regola, al di fuori dell’ambito di validità del CNM e del CCL PEAN, e perdono così, in mancanza del libero passaggio, l’intero capitale risparmiato per il PEAN, il che rappresenta una violazione del diritto ai sensi della Legge sul libero passaggio.

Il Consiglio federale non ha cancellato senza sostituzione le discariche dall’ambito di validità del CCOG. Nelle considerazioni relative al CCOG, tuttavia, ordina alle controparti della trattativa di non applicare il CNM e il CCL PEAN alle discariche autorizzate in virtù delle norme in materia di rifiuti (tipi di discariche A-E). Inoltre le controparti della trattativa devono indicare quali discariche, a loro avviso, dovrebbero essere assoggettate al CNM e al CCL PEAN. Anche se il Consiglio federale non ha ricevuto integralmente l’istanza di ricorso dell’ASIC, il settore può convivere con questa situazione. In base alle considerazioni del Consiglio federale, i tipi di discariche autorizzate in virtù delle norme in materia di rifiuti e che interessano il settore si trovano chiaramente al di fuori degli ambiti di validità del CNM e del CCL PEAN.