Prelievo del plusvalore

Il 3 marzo 2013, il popolo svizzero ha approvato con votazione popolare la Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) riveduta. Questa prevede che, al fine di incentivare la concentrazione edilizia, i Cantoni debbano compensare quantomeno i vantaggi derivanti da pianificazioni per la nuova assegnazione durevole dei terreni a una zona edificabile. Dato che l’estrazione della ghiaia non costituisce uno sfruttamento del suolo permanente, bensì temporaneo, e per questo motivo non può portare alcun contributo per la concentrazione edilizia, essa è totalmente esonerata dal prelievo del plusvalore nell’ambito della soluzione minima della Confederazione. Poiché la sovranità tributaria e finanziaria è in capo ai Cantoni, l’Assemblea federale plenaria ha potuto stabilire queste proposte solo come soluzione minima. Con i proventi dovranno essere indennizzati i soggetti che hanno subito restrizioni al diritto di proprietà risultanti dalle pianificazioni ed equivalenti ad espropriazione (p. es. dezonamenti di terreni edificabili) e dovranno essere finanziate ulteriori misure di pianificazione territoriale. I Cantoni sono tenuti ad attuare la LPT riveduta entro il 30 aprile 2019 e ad adeguare i propri piani direttori in modo corrispondente.